Società

Statuto

Di seguito si riporta lo statuto della Società Italiana di Cardiochirurgia. Utilizzando il pulsate in basso è possibile scaricare la versione PDF del documento.

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Lo Statuto della Società Italiana di Cardiochirurgia


Art 1 Denominazione

LʼAssociazione denominata “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare” fondata nel 1967 in Roma assume la nuova denominazione: “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca”, designabile in sigla come SICCH.


Art 2 Sede

La sede legale dell’Associazione è stabilita in Italia presso la sede della Società incaricata di gestire la segreteria organizzativa della Società


Art 3 Generalità

LʼAssociazione ha durata illimitata e riprende i principi ispiratori della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare, Società benemerita promossa dai Professori: Angelo Actis Dato, Pier Giuseppe Cevese, Alberto De Blasi, Renato Donatelli, Antonio Lanzara, Edmondo Malan, Amedeo Pasanisi, Luciano Provenzale, Filippo Scirè, Anacleto Venturini, Pietro Valdoni, Giuseppe Zannini di cui perpetua l’eredità culturale. La Sezione denominata Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite, che è stata ufficialmente istituita sotto l’egida della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare (SICCV) in data 12.01.96 presso la Segreteria della SICCH (GC-CONOR – Roma), viene convertita in Dominio con il presente Statuto.


Art 4 Scopo

LʼAssociazione non ha scopo di lucro è autonoma ed indipendente da ogni altro ente
pubblico e privato e persegue esclusivamente finalità d’interesse generale e d’utilità sociale
nel promuovere la ricerca scientifica, la formazione dei medici specialisti nella disciplina
cardiochirurgica, ossia la branca della chirurgia che interessa specificatamente il cuore ed i
grossi vasi, la programmazione in ambito sanitario ed il controllo di qualità nel campo delle
malattie cardiovascolari. In particolare l’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a) Riunire nell’ambito nazionale i Cardiochirurghi ed i cultori delle materie affini alla

specialità cardiochirurgica che operano nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale.
Sono definite materie affini: la cardiologia, l’anestesia e la terapia intensive del
paziente cardiopatico operato, la perfusione extracorporea o il nursing del paziente cardiochirurgico

b) Tutelare la figura giuridica e professionale degli associati.

c) Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale

cardiochirurgico.

d) Definire ed omogeneizzare gli standard clinico – operativi e le linee guida della

specialità cardiochirurgica anche con l’impiego di sistemi informatici e con la
costruzione di un archivio dati ufficiale.

e) Promuovere le ricerche sulle malattie cardiovascolari passibili di terapia chirurgica.

f) Promuovere lo sviluppo ed il coordinamento della cardiochirurgia in tutte le strutture

nazionali intervenendo a tutti i livelli istituzionali della programmazione sanitaria e
della verifica dei risultati.

g) Promuovere nell’ambito nazionale ed internazionale l’attività didattica, formativa,

scientifica e di ricerca di ogni aspetto dell’attività cardiochirurgica dandone
pubblicazione sul sito internet istituzionale in particolare per quel che riguarda
l’attività scientifica.

h) Adeguarsi alle disposizioni di legge che regolano la vita e l’attività delle Società Scientifiche.

Pertanto, secondo quanto contenuto nel Dlgs pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2004, la SICCH prevede:

a) attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

b) la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

c) l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi sanitari regionali;

d) di non esercitare attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo quelle necessarie per la formazione continua;

e) l’espressa esclusione di finalità e di attività sindacali dirette o indirette;

f) di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati:

g) di finanziare le attività E.C.M. attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

h) sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.
Al fine di raggiungere i propri obiettivi statutari lʼAssociazione può:
a) Promuovere e coordinare ricerche e studi multicentrici,
b) Acquisire cointeressenze e partecipazioni con altre società enti ed organismi
nazionali od internazionali aventi analoghe finalità,
c) Federarsi con altre Società Scientifiche,
d) Promuovere la formazione e lo sviluppo di società, fondazioni, sezioni,
rappresentanze o altre istituzioni funzionali al raggiungimento dei propri obiettivi scientifici e dell’amministrazione del proprio patrimonio. Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.


Art 5 Patrimonio ed entrate della associazione

Il patrimonio dellʼAssociazione è costituito dalle quote sociali, dagli utili netti di gestione, da beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche. Per il conseguimento dei suoi scopi lʼAssociazione dispone delle seguenti entrate:
a. versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono come Soci,
b. redditi derivanti dal suo patrimonio,
c. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività,
d. contributi accessori connessi all’attività editoriale e convegnistica
L’adesione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al pagamento della quota annua di rinnovo dell’iscrizione. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’entità delle quote di ammissione e di rinnovo dell’iscrizione e i modi ed i tempi di effettuazione dei versamenti.
I Soci, oltre ai pagamenti per l’ammissione ed il rinnovo dell’iscrizione annuale, possono effettuare ulteriori versamenti al fondo di dotazione. Questi versamenti non determinano ulteriori diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Essi sono a fondo perduto; non
rivalutabili né restituibili in nessun caso, ivi compreso lo scioglimento dellʼAssociazione, la morte, il recesso o la esclusione dallʼAssociazione.
La domanda di recessione da Socio non annulla l’obbligo a versare le quote arretrate insolute; il Consiglio Direttivo può disporre l’applicazione di interessi di mora e l’eventuale addebito degli oneri per il recupero dei crediti delle quote insolute.


Art 6 Soci

I Soci che fanno parte dellʼAssociazione si distinguono in:
  • Onorari
  • Ordinari
  • Seniores
  • Juniores
  • Soci aggiunti
  • Soci ordinari residenti all’estero.
Sono Soci Onorari coloro che, per riconosciuti meriti, sono nominati tali dallʼAssemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari, accettata la nomina, non sono tenuti al versamento di quote associative e possono partecipare a tutti gli effetti alle attività dellʼAssociazione.
Sono Soci Ordinari i laureati in medicina e chirurgia da non meno di cinque anni i quali dimostrino di esercitare esclusivamente o preminentemente la chirurgia cardiaca o disciplina affine. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative definite dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari possono accedere alle cariche elettive dopo cinque anni di appartenenza all’Associazione.

 

Sono Soci Seniores coloro i quali abbiano raggiunto il settantesimo anno di età, e che siano stati regolarmente Soci della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca (anche nei precedenti svolgimenti statutari) per almeno dieci anni. I Soci Seniores sono esentati dal versamento delle quote associative.

 

Sono Soci Juniores i laureati in medicina e chirurgia da meno di cinque anni ovvero i laureati in medicina e chirurgia che siano iscritti ad un corso di specializzazione in Cardiochirurgia, che abbiano interesse prevalente per la cardiochirurgia od altre specialità affini o correlate.

 

I Soci Juniores pagano una quota d’iscrizione ridotta. La posizione di Socio Junior può essere mantenuta non oltre il trentacinquesimo anno di età.
Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare che alcune categorie di soci possano accedere ad una contribuzione ridotta.

 

Sono Soci Aggiunti gli operatori nell’ambito cardiochirugico che svolgano la loro attività in materie affini (Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Farmacologia, Ingegneria) già membri di altre Società Scientifiche ovvero coloro che siano in possesso di un Diploma, o una Laurea triennale, in Fisiopatologia Cardiocircolatoria o in Scienze infermieristiche.

 

I Soci Aggiunti accedono a quote associative ridotte.
Sono Soci Ordinari Residenti all’Estero i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso di passaporto italiano, che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività in Cardiochirurgia o in materie affini all’estero, dove devono essere ufficialmente residenti. I Soci Ordinari Residenti all’Estero sono esentati dal versamento delle quote associative.

 

Chi intende aderire all’Associazione “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca” deve formulare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dellʼAssociazione e impegnandosi a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.
La domanda deve essere sottoscritta da almeno tre Soci presentatori. Entro novanta giorni dal ricevimento (per il computo di tale periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari) il Consiglio Direttivo deve valutare ed approvare le domande di ammissione che vengono ratificate in occasione della prima Assemblea utile.

 

Fermo restando il diritto di recesso che deve essere espresso formalmente al Consiglio Direttivo, l’adesione allʼAssociazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Una volta approvata la domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Socio può partecipare a tutte le attività indette dalla SICCH.
I nuovi Soci sono ammessi al diritto di voto solamente dopo che Assemblea ne ha ratificata l’iscrizione. Il voto riguarda l’approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dellʼAssociazione.
Il Segretario, in occasione di ogni Assemblea, deve rendere pubblico l’elenco dei Soci aventi diritto. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

 

Ogni Socio può in qualsiasi momento decidere di recedere dall’Associazione. Il recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, su cui eventualmente si esprimerà il collegio dei Probiviri e nel qual caso il recesso potrà avere effetto immediato) decorre dall’inizio del 2° mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento per tre anni consecutivi, per comportamenti indegni, posizioni incompatibili con gli interessi e gli indirizzi della Associazione, o di altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del Socio. I provvedimenti di revoca possono essere promossi o dal Consiglio Direttivo o su documentata formale richiesta di dieci Soci. Le delibere di revoca debbono essere intraprese dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Probiviri Il provvedimento è operativo dopo il trentesimo giorno successivo alla notifica dell’esclusione e deve contenere le motivazioni per cui essa è stata deliberata. Il Consiglio Direttivo è tenuto a notificare le esclusioni alla prima Assemblea successiva alla data di adozione dei provvedimenti ed a sottoporre all’approvazione Assembleare le relative deliberazioni.
L’escluso, entro trenta giorni dalla notifica, può ricorrere e richiedere al Consiglio Direttivo di rimettere la decisione allʼAssemblea. Il Consiglio Direttivo può sottoporre a censura formale il comportamento non consono di
un Associato nei confronti di altri Soci o della Associazione.

 

Un socio che sia stato revocato può essere riammesso dopo approvazione della domanda di Riammissione da parte del Consiglio Direttivo. Il socio sarà tenuto al pagamento di una quota di riammissione pari ad una quota annuale. Il socio riammesso non potrà accedere per 5 anni a nessuna carica societaria.


Art 7 Organi e cariche della associazione

i) LʼAssemblea dei Soci
j) Il Consiglio Direttivo
k) Il Presidente del Consiglio Direttivo
l) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
m) Il Segretario
n) Il Tesoriere
o) Il Segretario Scientifico
p) Il Comitato Scientifico
q) Il Collegio dei Probiviri
La nomina alle Cariche e l’attivazione degli Organi dellʼAssociazione avviene fra quanti nominati allʼArt 6 abbiano maturato, al momento delle elezioni cinque anni di appartenenza allʼAssociazione stessa (anche nei pregressi svolgimenti statutari).
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo devono essere indipendenti da ogni alto ente pubblico e privato fatti salvi i rapporti regolati dal Sistema Sanitario Nazionale e dalle Università Italiane.
E’ espressamente vietata la retribuzione delle cariche associative, anche in forma indiretta, fatto salvo l’eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.


Art 8 L'assemblea dei soci

L’assemblea, composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative, è l’organo sovrano dellʼAssociazione “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca” e si riunisce almeno una volta all’anno. È convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure in seguito a richiesta dal 10% dei Soci o da quattro componenti del Consiglio Direttivo.

 

Tutti devono comunque essere in regola con il versamento delle quote sociali, se dovute, al momento della richiesta. La convocazione dell’assemblea è fatta a mezzo posta o mediante altri sistemi di comunicazioni telematici (e-mail) e deve essere
notificata a tutti i Soci all’indirizzo risultante dal libro degli aderenti allʼAssociazione almeno quindici giorni prima dell’adunanza e comunque deve giungere agli indirizzi almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione oltre all’elenco degli argomenti da trattare.

 

L’assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le Assemblee si tengono generalmente nella sede ed in coincidenza con i Congressi Nazionali dellʼAssociazione ed in subordine in sedi non decentrate.

 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento del tutto eccezionale, dal Vice Presidente; in loro mancanza, su indicazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure dal Socio dellʼAssociazione anagraficamente più anziano e disponibile fra i presenti.

 

L’Assemblea:

 

a) Approva o meno la previsione di spesa e il bilancio consuntivo.
b) Delinea gli indirizzi generali e le relazioni annuali dell’attività dellʼAssociazione.
c) Delibera sulle modifiche al presente Statuto.
d) Delibera, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitali.
e) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dellʼAssociazione e la devoluzione del suo patrimonio.
f) Approva, su proposta del Presidente o del suo sostituto, procedure elettorali,
scrutatori ed eventuali commissioni elettorali.

 

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Per le deliberazioni di scioglimento dellʼAssociazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può ricevere al massimo due deleghe da parte di altri Soci impossibilitati ad intervenire.


Art 9 Il consiglio direttivo

LʼAssociazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici
cardiochirurghi membri compresi Presidente, Vice Presidente, Segretario, Segretario
Scientifico, Tesoriere, 4 consiglieri ordinari. Una posizione di Consigliere viene riservata di
diritto al Responsabile del Dominio di Cardiopatie Congenite. Una posizione di Consigliere
è riservata ad un Socio Junior.
I Responsabili degli altri Domini approvati dal Consiglio, qualora non facciano parte del
Consiglio Direttivo, saranno invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo quando siano
previsti all’ordine del giorno argomenti che riguardano il Dominio
Tutti i Consiglieri, devono essere Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, durano
in carica due anni e sono rieleggibili per una volta (in totale due mandati). Dopo
un’interruzione di due anni, i Consiglieri possono essere nuovamente rieletti.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio
Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione. In caso di cessazione
per qualsiasi motivo di un membro, lo stesso Consiglio Direttivo dà luogo alla cooptazione
di un nuovo membro sulla base della graduatoria delle ultime elezioni (primo dei non eletti;
in caso di parità prevarrà il Socio più anziano per iscrizione ed in subordine
anagraficamente). Il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla fine del mandato del
Consigliere che sostituisce.
Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo subisca una sentenza di condanna passata
in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione decade dell’incarico con effetto
immediato
In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Segretario, del Segretario Scientifico o del
Tesoriere, l’incarico sarà attribuito al Consigliere più anziano che rimane in carica fino alla
fine del mandato. Dell’evento deve essere fatta notifica ai Soci durante la prima Assemblea
utile e comunque mediante gli abituali sistemi di comunicazione dellʼAssociazione.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse trasferire la propria residenza abituale
non in Italia, decadrà dalla carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo darà luogo alla cooptazione
di un nuovo membro sulla base della graduatoria delle ultime elezioni (primo dei non eletti;
in caso di parità prevarrà il Socio più anziano per iscrizione ed in subordine
anagraficamente). Il Consigliere cooptato rimane in carica sino alla fine del mandato del
Consigliere che sostituisce.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su
richiesta di almeno quattro Consiglieri. Viene convocato dal Presidente con comunicazione
via fax o telematica da farsi pervenire, salvo casi di urgenza, almeno sette giorni prima della
riunione. Le riunioni sono valide qualora sia presente almeno la metà dei componenti il
Consiglio Direttivo; in caso di parità nelle votazioni, a scrutinio palese o segreto, è
determinante il parere del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice. Il Consiglio
Direttivo può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati – dovendosi ritenere
svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. Dovranno
essere soddisfatte le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi
verbali:
a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se
nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni, comunque sino alla successiva
Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche ed ha le seguenti funzioni:
a) Deliberare le regolamentazioni interne per il funzionamento dell’Associazione
b) Deliberare l’ammissione e la revoca dei Soci.
c) Predisporre la previsione di spesa e i bilanci consuntivi annuali
d) Sviluppare i programmi di lavoro proposti e/o approvati dall’Assemblea.
e) Proporre allʼAssemblea le modifiche dello Statuto (formulando proposte scritte ed
inoltrate a tutti i Soci almeno quarantacinque giorni prima dellʼAssemblea
programmata per la deliberazione).
f) Proporre allʼAssemblea i regolamenti relativi alle procedure elettorali, al
funzionamento degli Organi ed Organismi dellʼAssociazione.
g) Approvare le relazioni annuali sull’attività dellʼAssociazione redatte rispettivamente
dal Presidente, dal Segretario, dal Segretario Scientifico e dal Tesoriere da
sottoporre allʼAssemblea,
h) Disporre l’aggiornamento delle quote associative annue.
i) Amministrare il patrimonio dellʼAssociazione.
j) Deliberare, su proposta del Tesoriere, il rimborso spese dei Soci per attività svolte a
favore dellʼAssociazione.
k) Stabilire e promuovere la convocazione dell’Assemblea.
l) Attivare tutte le procedure per dotare lʼAssociazione di propri organi di
comunicazione, stampa e di divulgazione interna ed esterna.
m) Nominare i componenti dei Comitati e Task Force e definirne i regolamenti.
n) Recepire, nel corso delle Assemblee, le indicazioni dei Soci sullo sviluppo, la
composizione e le competenze dei Comitati e la disponibilità a farne parte.
o) Individuare ed eventualmente attivare, ove ritenuta necessaria, ogni forma di
promozione e di coinvolgimento rappresentativo dei Soci.
p) Istituire sezioni o rappresentanze nelle regioni e province autonome,
approvandone i relativi regolamenti.
q) nominare il Comitato Scientifico, approvandone il relativo regolamento.
r) Adottare ogni altra iniziativa funzionale al raggiungimento degli scopi
dellʼAssociazione.
I problemi routinari sono gestiti dall’ufficio segreteria, composto dal Presidente, dal Vice
Presidente, dal Segretario, dal Segretario Scientifico e dal Tesoriere. Tutte le attività svolte,
regolarmente verbalizzate, saranno comunicate a scopo di ratifica in occasione della prima
riunione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze culturali, scientifiche ed organizzative lo
richiedano ovvero dietro richiesta di almeno 50 Soci, ordinari o aggiunti, può proporre
l’istituzione di altri Domini che debbono essere approvati con delibera assembleare dai Soci
ordinari. I Domini sono soggetti a regolamentazione approvata dal Consiglio Direttivo.
Il passaggio delle consegne e delle competenze tra il Consiglio Direttivo uscente e quello
neoeletto viene formalizzato nel verbale della prima riunione del Consiglio Direttivo dopo
la chiusura dell’Assemblea che ha avuto per tema il rinnovo delle cariche sociali. La prima
riunione autonoma del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire entro un mese dalle elezioni
ed è convocata dal Segretario.


Art 10 Il presidente

In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, il Vicepresidente in carica durante il precedente mandato assume il ruolo di Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dellʼAssociazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dellʼAssociazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dallʼAssemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dellʼAssociazione. In casi
eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente:

a) Convoca e presiede in prima persona allʼAssemblea ed il Consiglio Direttivo;
b) Solo in casi di impedimento imprevisto e del tutto eccezionale, ad Assemblea o Consiglio già convocati, può delegare al Vice presidente la conduzione della
Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) Cura l’esecuzione delle relative deliberazioni,
d) Sorveglia l’andamento amministrativo dellʼAssociazione,
e) Verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
f) Accerta che il Tesoriere prepari la previsione di spesa e i bilanci consuntivi e li sottoponga al Consiglio Direttivo e quindi allʼAssemblea corredati delle opportune relazioni per l’approvazione.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile, per i successivi due anni, né come Presidente né come componente il Consiglio Direttivo. In caso di cessazione anticipata, viene anticipato il mandato biennale del Vice presidente in carica e vengono iniziate le procedure per una elezione straordinaria del nuovo Vice Presidente ai sensi dellʼart.11.


Art 11 Il vice presidente

Il Vice presidente viene eletto direttamente dai Soci e diventa automaticamente il
Presidente della Società dopo 2 anni. Chiunque si può candidare a tale carica purché abbia almeno 10 anni di iscrizione regolare alla Società.
All’atto della sua candidatura egli deve presentare un suo programma ai soci.
In caso di cessazione anticipata vengono iniziate le procedure per una elezione straordinaria del nuovo Vice Presidente.


Art 12 Il segretario

Il Segretario viene eletto dai Soci e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Durante i primi sei mesi del mandato egli viene affiancato dal Segretario uscente.
Il Segretario :
a) Verbalizza le riunioni dallʼAssemblea e del Consiglio Direttivo
b) Coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Tesoriere nell’espletamento delle
attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento e l’amministrazione dellʼAssociazione,
c) Mantiene ed aggiorna il registro dei Soci,
d) Verifica gli adempimenti ai doveri sociali e ne sollecita l’adempimento,
e) Relaziona al Consiglio Direttivo sulle problematiche gestionali degli Organismi ed Istituti Associativi
f) Raccoglie le normative e le disposizioni Nazionali od Europee relative all’attività Cardiochirurgica,
g) Promuove le vie di contatto e conoscenza di istituzioni pubbliche e private connesse all’attività cardiochirurgica Nazionale ed Internazionale,
h) Cura i rapporti con le aziende di ricerca e produzione connesse all’attività
cardiochirurgica.
i) Il Segretario, in semplice intesa con il Tesoriere, dispone economicamente
dell’ordinaria amministrazione delle spese di gestione dellʼAssociazione e dei
rimborsi spese nei limiti disposti, relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo.
j) Organizza lo sviluppo del registro nazionale cardiochirurgico.


Art 13 Il tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dai Soci e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Durante i primi sei mesi del mandato egli viene affiancato dal Tesoriere uscente.
Il Tesoriere :
a) Cura la gestione della Cassa dellʼAssociazione, ne tiene idonea contabilità ed
intrattiene i rapporti con gli Istituti Bancari ove sono depositati i fondi Societari
b) Controlla la tenuta dei libri contabili e ne effettua le relative verifiche,
c) Predispone dal punto di vista contabile la previsione di spesa e i bilanci consuntivi accompagnandoli con idonea relazione contabile,
d) Elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, un piano di finanziamento
dellʼAssociazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi statutari,
e) Ha delega a gestire l’ordinaria amministrazione e ad operare sui conti bancari della Società
f) Cura i rapporti finalizzati al finanziamento da parte di istituzioni pubbliche o private
g) Si fa carico della promozione del finanziamento Societario da parte dei Soci.
D’intesa con il Presidente ed il Segretario individua ed attiva, relazionandone al Consiglio Direttivo, le forme più opportune di custodia e deposito della cassa, delle entrate e delle uscite finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. D’intesa con il Segretario esegue i pagamenti per l’ordinaria amministrazione e per i documentati rimborsi spese relazionandone documentatamente al successivo Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è affiancato da un professionista nominato dal Consiglio Direttivo, iscritto all’albo dei Revisori dei Conti, per essere assistito nelle operazioni contabili, di stesura della previsione di spesa e del bilancio consuntivo e nell’attività dei revisione dei conti.


Art 14 Il segretario scientifico

Viene eletto dai Soci e dura in carica due anni ed è rieleggibile. Durante i primi sei mesi del mandato egli viene affiancato dal Segretario Scientifico uscente.
Il Segretario Scientifico promuove e coordina per mezzo di Comitati ad hoc:
a) Le ricerche multicentriche,
b) Lo sviluppo delle linee guida
c) La definizione dei programmi per il Congresso Nazionale del cui Comitato Scientifico partecipa con il proprio Presidente, con ruolo consultivo e di collegamento con il Consiglio Direttivo.
d) Cura il collegamento con le attività di altre associazioni Scientifiche Nazionali ed Estere attinenti alla materia Cardiochirurgica,
e) Coordina la gestione del sito societario e delle eventuali altre attività editoriali.
f) Presiede il Comitato Scientifico.


Art 15 Il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, di norma identificati tra i “past-President” della Società. La partecipazione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche elettive.
Il Collegio dei Probiviri esprime al Consiglio Direttivo pareri di ordine etico, morale e deontologico relativamente al comportamento dei Soci o degli organismi Associativi nel contesto dell’attività Societaria, sia su iniziativa autonoma che su invito del Consiglio Direttivo stesso o su richiesta formale di almeno cinque Soci. Il suo funzionamento è regolamentato dal Consiglio Direttivo.


Art 16 Il comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione del mandato biennale e si compone di sette membri, scelti anche tra non Soci, compreso il Segretario Scientifico che lo presiede. Il suo scopo è quello di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.


Art 16 Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui possono far parte anche persone esterne
all’Associazione, è eletto dai Soci e si compone di tre membri.
I Revisori dei Conti:
r) Verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri,
s) Danno parere sulla previsione di spesa e sui bilanci.
t) L’incarico è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i
membri del Consiglio Direttivo.


Art 17 Candidature e nomine

Le candidature ai vari ruoli elettivi sono approvate da un apposito “Comitato per le nomine”, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno sessanta giorni prima dell’assemblea elettorale ed esprime i risultati della propria valutazione sulla correttezza delle candidature alla carica di Vice Presidente, di Consigliere, di Segretario, di Segretario Scientifico e Tesoriere alla scadenza di questi mandati. Compito del Comitato è la verifica della correttezza delle proposte e della eleggibilità dei candidati anche quanto all’assenza di condanne passate in giudicato per fatti relativi all’attività dell’Associazione nonché la preparazione della lista di candidati alle
cariche elettive sulla base delle posizioni che risulta necessario coprire.
Le candidature possono essere proposte da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o da qualsiasi socio ordinario purché sostenuta da almeno altri nove soci ordinari. Le proposte vanno indirizzate al Comitato almeno sessanta giorni prima del Congresso. Le candidature a Vicepresidente debbono essere accompagnate da un programma che verrà portato a conoscenza dei soci. La lista finale dei candidati deve essere trasmessa dal Comitato al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data del Congresso.
La elezione avviene con voto segreto ed è utilizzabile lo strumento della delega per non più di due voti per persona delegata. La carica di Vicepresidente ha una durata di due anni e pertanto la sua elezione ha luogo in occasione di ogni congresso ordinario. La carica di Segretario e di Tesoriere ha una durata di un quadriennio e pertanto la elezione o la eventuale rielezione avviene ogni due Congressi ordinari. Chiunque si candidi o venga proposto ad una carica associativa, sia all’atto dell’accettazione della candidatura e della nomina che nel corso del mandato, deve comunicare al Presidente del Consiglio Direttivo l’esistenza o la sopravvenienza di un potenziale conflitto di interesse, rispetto agli scopi della Associazione ed obbligarsi ad astenersi ogni qual volta si manifesti. Il Consiglio Direttivo, qualora decida di chiedere un parere in merito al Collegio dei Probiviri, deve attenersi alla pronuncia di quest’ultimo.
Il corpo elettorale per l’elezione del Vice presidente, dei Consiglieri, del Segretario, del Segretario Scientifico e del Tesoriere è rappresentato dai Soci onorari, ordinari, ordinari residenti all’estero, seniores e juniores.
I Soci aggiunti possono eleggere un loro rappresentante presso il Consiglio Direttivo che sarà convocato qualora vi siano da discutere argomenti riguardanti i soci aggiunti .


Art 18 I libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, lʼAssociazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dellʼAssemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, nonché il Libro dei Soci. I verbali di riunione dei Domini o Comitati debbono essere trasmessi a cura dei singoli responsabili al Presidente dellʼAssociazione per la presentazione al Consiglio Direttivo.
I verbali, protocollati, vanno a far parte del “Libro dei Comitati” tenuto del Segretario dellʼAssociazione. I Libri dellʼAssociazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; il Segretario spedisce, contrassegno a solo mezzo posta, con spese a totale carico del richiedente, le copie certificate e autenticate secondo le norme vigenti.


Art 19 Previsione di spesa e bilancio consuntivo

Gli esercizi dellʼAssociazione chiudono il 30 Novembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposta una previsione di spesa ed un bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la previsione di spesa del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci. I bilanci debbono essere depositati presso la sede dellʼAssociazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura. Bilanci e relazioni sono pubblicati sugli organi di informazione dellʼAssociazione compreso il sito internet istituzionale o su altri mezzi di informazione.
Il Tesoriere invia, con spese a totale carico del richiedente, copie dei bilanci a chi ne fa richiesta.


Art 20 Il congresso scientifico

Il “Congresso Scientifico della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca”, è tenuto
normalmente con cadenza biennale. La sede del Congresso è stabilita, anche a cadenza pluriennale, sulla base di motivazioni di convenienza logistica, organizzativa e finanziaria.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede del Congresso, nomina il Comitato Ordinatore del Congresso ed i rispettivi Segretari che di norma coincidono con il Segretario ed il Segretario Scientifico.
Il Comitato Ordinatore, composto dal Presidente, che è il Presidente in carica della Società, dai Responsabili dei Domini, dal Segretario, dal Segretario Scientifico, dal Tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio Direttivo in ambito nazionale è responsabile a tutti gli effetti della gestione organizzativa ed amministrativa del Congresso.
In coincidenza con il Congresso Scientifico della “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca” deve essere svolta un’ Assemblea finalizzata agli eventuali adempimenti statutari.


Art 21 Domini - comitati - task force

E’ compito del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare l’attivazione di Domini, Comitati e Task Force
b) Nominarne il Responsabile
c) Decidere Il permanere in essere degli stessi,
d) Decretarne in ogni momento lo scioglimento,
e) Promuovere il regolamento per il funzionamento dei Domini, dei Comitati e delle Task Force
Ogni Dominio o Comitato è costituito da almeno tre componenti compreso il
Responsabile.
La composizione dei Domini, Comitati deve essere, come minimo, costituita per i due terzi da Soci in regola con il pagamento delle quote associative, e per un terzo, come massimo, da non Soci.
La composizione del Dominio o Comitato, proposta da un coordinatore, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dellʼAssociazione ha facoltà di partecipare ai lavori di tutti i Domini e Comitati.
L’attività dei Domini e Comitati si conclude comunque con il rinnovo del Consiglio Direttivo stesso. La prosecuzione deve essere nuovamente deliberata dal Comitato Direttivo eletto. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote societarie può fare parte anche di più di un Dominio o Comitato.
§1: I DOMINI
L’assemblea del 24 Maggio 2013, ha stabilito la creazioni di tre Domini –
Cardiopatie Acquisite, Cardiopatie Congenite e Malattie dei Grandi Vasi – che
rappresentano l’articolazione basilare della specialità cardiochirurgica attualmente espressa dalla SICCH.
Compito dei Domini è principalmente – ma non è limitato a – quello di sviluppare e divulgare conoscenze nel settore di competenza.
I responsabili dei Domini sono nominati dal Consiglio Direttivo in accordo con le attività e le scelte strategiche della Società indicate dal Consiglio Direttivo e, qualora non fossero già membri del Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se all’ordine del giorno vi siano argomenti inerenti al Dominio.
I Domini hanno indipendenza scientifica, promuovono eventi scientifici, studi
multicentrici e la raccolta dati dell’attività cardiochirurgica inerente al Dominio stesso coordinandosi con il Presidente, il Segretario ed il Segretario Scientifico
I Responsabili dei domini – in occasione del Congresso Nazionale – propongono e coordinano, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, gli spazi e le attività
congressuali inerenti al proprio campo di interesse.
Il coordinamento dell’attività scientifica dei vari domini è compito del Segretario Scientifico. Ai domini viene assegnato un budget per il loro funzionamento stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dell’anno. Nel budget di ogni Dominio inoltre confluisce una percentuale – stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e non inferiore all’80% delle eventuali donazioni specifiche ricevute. Ulteriori spese aggiuntive devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il parere del Tesoriere.
§2: COMITATI E TASK FORCE
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 13 Dicembre 2012 ha proposto l’istituzione di Comitati e Task Force. A differenza dei domini, che rappresentano l’articolazione della specialità cardiochirurgica, l’attività dei comitati è finalizzata ad una tematica specifica che può essere comune a più domini. L’attività dei Comitati termina con il rinnovo del ( e può essere confermata per il successivo biennio Le Task-Force sono attivate su particolari criticità (ad esempio la medico-legale) e possono essere costituite anche da professionisti non medici. Il Consiglio Direttivo valuta la finalità, ne delibera attivazione, stabilisce il regolamento e ne monitorizza il funzionamento.
Nella Riunione del 13 dicembre 2012 il Consiglio Direttivo ha proposto l’attivazione dei seguenti comitati e task-force:
1) Task Force Medico-Legale
2) Comitato Relazione con Istituzioni Italiane
3) Comitato Vad e Nuove Tecnologie
4) Comitato Trapianti
5) Comitato rapporti con altre Società Scientifiche Italiane
6) Comitato Rapporti con EACTS
7) Comitato Cooperazione Internazionale
8) Comitato Giovani ed incremento soci
9) Comitato rapporti con l’Università
10) Comitato perfusione e protezione d’organo
11) Comitato Censimento Soci e Cardiochirurgie


Art 22 Soci aggiunti

Il Consiglio Direttivo regolamenta sull’ammissione, presenza e ruolo dei Soci Aggiunti.
Essi possono
a) Avere personalità fisica o giuridica,
b) Essere nominati nei Comitati,
c) Partecipare ai Congressi Scientifici,
d) Essere cultori di varie discipline,
e) Fare parte di Istituzioni pubbliche o private, con finalità assistenziali, scientifiche od
accademiche ,
f) Collaborare, a titolo onorifico od in modo finalizzato allo sviluppo di attività culturali
dellʼAssociazione.
Eʼ diritto dei Soci Aggiunti essere tenuti aggiornati sulle attività culturali
dellʼAssociazione. E’ facoltà del Consiglio Direttivo chiedere ai Soci Aggiunti il versamento
di un contributo a sostegno dell’attività della Società.


Art 23 Avanzi di gestione

AllʼAssociazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale dellʼAssociazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
LʼAssociazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art 24 Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, lʼAssociazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad Associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito lʼorganismo di controllo di cui allʼart. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art 25 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o della interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal
Presidente


Art 26 Sito internet istituzionale

Il sito internet istituzionale dell’Associazione è coordinato dal Segretario Scientifico che assicura, in particolare, la pubblicazione aggiornata e costante dell’attività scientifica.
Con lo stesso mezzo vengono assicurate la pubblicità e la trasparenza degli incarichi retribuiti affidati dall’Associazione e dei bilanci della stessa.


Milano, 3 novembre 2019