Di seguito si riporta lo statuto della Società Italiana di Cardiochirurgia. Utilizzando il pulsate in basso è possibile scaricare la versione PDF del documento.
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Art 1 Denominazione
LʼAssociazione denominata “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare” fondata nel 1967 in Roma assume la nuova denominazione: “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca”, designabile in sigla come SICCH.
Art 2 Sede
La sede legale dell’Associazione è stabilita in Italia presso la sede della Società incaricata di gestire la segreteria organizzativa della Società
Art 3 Generalità
LʼAssociazione ha durata illimitata e riprende i principi ispiratori della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare, Società benemerita promossa dai Professori: Angelo Actis Dato, Pier Giuseppe Cevese, Alberto De Blasi, Renato Donatelli, Antonio Lanzara, Edmondo Malan, Amedeo Pasanisi, Luciano Provenzale, Filippo Scirè, Anacleto Venturini, Pietro Valdoni, Giuseppe Zannini di cui perpetua l’eredità culturale. La Sezione denominata Sezione di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite, che è stata ufficialmente istituita sotto l’egida della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare (SICCV) in data 12.01.96 presso la Segreteria della SICCH (GC-CONOR – Roma), viene convertita in Dominio con il presente Statuto.
Art 4 Scopo
a) Riunire nell’ambito nazionale i Cardiochirurghi ed i cultori delle materie affini alla
b) Tutelare la figura giuridica e professionale degli associati.
c) Salvaguardare i principi etici e deontologici nel campo professionale
d) Definire ed omogeneizzare gli standard clinico – operativi e le linee guida della
e) Promuovere le ricerche sulle malattie cardiovascolari passibili di terapia chirurgica.
f) Promuovere lo sviluppo ed il coordinamento della cardiochirurgia in tutte le strutture
g) Promuovere nell’ambito nazionale ed internazionale l’attività didattica, formativa,
h) Adeguarsi alle disposizioni di legge che regolano la vita e l’attività delle Società Scientifiche.
a) attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM;
b) la collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
c) l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
d) di non esercitare attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo quelle necessarie per la formazione continua;
e) l’espressa esclusione di finalità e di attività sindacali dirette o indirette;
f) di finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati:
g) di finanziare le attività E.C.M. attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
Art 5 Patrimonio ed entrate della associazione
Art 6 Soci
Art 7 Organi e cariche della associazione
Art 8 L'assemblea dei soci
Art 9 Il consiglio direttivo
Art 10 Il presidente
In occasione della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, il Vicepresidente in carica durante il precedente mandato assume il ruolo di Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dellʼAssociazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dellʼAssociazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dallʼAssemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque egli riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dellʼAssociazione. In casi
eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente:
a) Convoca e presiede in prima persona allʼAssemblea ed il Consiglio Direttivo;
b) Solo in casi di impedimento imprevisto e del tutto eccezionale, ad Assemblea o Consiglio già convocati, può delegare al Vice presidente la conduzione della
Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) Cura l’esecuzione delle relative deliberazioni,
d) Sorveglia l’andamento amministrativo dellʼAssociazione,
e) Verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
f) Accerta che il Tesoriere prepari la previsione di spesa e i bilanci consuntivi e li sottoponga al Consiglio Direttivo e quindi allʼAssemblea corredati delle opportune relazioni per l’approvazione.
Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile, per i successivi due anni, né come Presidente né come componente il Consiglio Direttivo. In caso di cessazione anticipata, viene anticipato il mandato biennale del Vice presidente in carica e vengono iniziate le procedure per una elezione straordinaria del nuovo Vice Presidente ai sensi dellʼart.11.
Art 11 Il vice presidente
Art 12 Il segretario
Art 13 Il tesoriere
Art 14 Il segretario scientifico
Art 15 Il collegio dei probiviri
Art 16 Il comitato scientifico
Art 16 Il collegio dei revisori dei conti
Art 17 Candidature e nomine
Art 18 I libri dell'associazione
Art 19 Previsione di spesa e bilancio consuntivo
Art 20 Il congresso scientifico
Art 21 Domini - comitati - task force
Art 22 Soci aggiunti
Art 23 Avanzi di gestione
Art 24 Scioglimento
Art 25 Clausola compromissoria
Art 26 Sito internet istituzionale
Milano, 3 novembre 2019