Di seguito si riporta lo statuto della Società Italiana di Cardiochirurgia. Utilizzando il pulsate in basso è possibile scaricare la versione PDF del documento.
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Art 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
L’Associazione, denominata “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca”, è stata fondata nel 1967 in Roma. Essa può essere indicata con l’acronimo “SICCH” ed è in seguito richiamata anche come “l’Associazione”.
L’Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge, in quanto compatibili o ad essa applicabili.
La sede legale dell’Associazione è stabilita in Italia, in Roma, presso la sede della Società incaricata di gestire la segreteria organizzativa della stessa. L’eventuale trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può, pertanto, essere deliberato dal Consiglio direttivo.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – SCOPO
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, riprende i principi ispiratori della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare.
L’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti da ogni ente pubblico e privato, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
L’Associazione persegue la ricerca scientifica, la formazione dei medici specialisti nella disciplina cardiochirurgica, ossia la branca della chirurgia che interessa specificatamente il cuore ed i grossi vasi, la programmazione in ambito sanitario ed il controllo di qualità nel campo delle malattie cardiovascolari, secondo le modalità di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L. 24/2017.
In tale contesto, l’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso le seguenti azioni:
Art. 3 – REQUISITI DI LEGGE
In linea con quanto richiesto dal D.M. 2 agosto 2017, l’Associazione:
a. opera in piena autonomia e indipendenza e non prevede alcuno scopo di lucro, come evidenziato nel comma 1 del precedente articolo;
b. non ha tra le proprie finalità istituzionali e attività la tutela sindacale degli associati né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
c. si impegna alla pubblicazione dell’attività scientifica e delle altre notizie attraverso il proprio sito web che viene aggiornato costantemente, secondo quanto previsto nel successivo art. 23;
d. segnala e regolamenta, ove si verifichino, eventuali conflitti di interesse che possano sorgere nel contesto associativo;
e. collabora con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
f. elabora le Linee guida di cui al co. 3, art. 5 della L. n. 24/2017 in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali;
g. finanzia le attività sociali attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati;
h. promuove le attività E.C.M. attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
i. istituisce il Comitato Scientifico di cui all’art. 16 del presente statuto con gli specifici compiti richiamati nell’articolo stesso;
j. non prevede la retribuzione delle cariche sociali, come espressamente indicato al co. 2 del successivo art. 9;
k. pubblica i bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti affidati, come disposto dal successivo art. 24, co. 4;
l. provvede alle verifiche di cui al successivo art. 21 in merito alle elezioni alle cariche sociali;
m. garantisce la massima partecipazione degli associati alle attività ed alle decisioni dell’ente attraverso l’elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo, l’approvazione da parte dell’assemblea dei bilanci preventivi e dei consuntivi, la regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità di deliberazione dei citati organi associativi;
n. dispone e verifica in merito alle situazioni ed ai requisiti di cui alle lettere e) ed f), co. 2, art. 2 del D.M. 2 agosto 2017 in relazione all’ammissione degli associati.
Art. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, dagli utili netti di gestione, da beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche.
Per il conseguimento degli scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
L’adesione all’Associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al pagamento della quota annua di rinnovo dell’iscrizione, ove dovuta.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’entità delle quote sociali di ammissione e di rinnovo ed i modi ed i tempi di effettuazione dei versamenti, secondo previsioni di dettaglio contenute nel Regolamento. I versamenti di cui al precedente comma sono a fondo perduto e non determinano ulteriori diritti se non la qualifica di associato e la partecipazione alla vita associativa; in particolare, le quote sociali non sono trasmissibili a terzi né per successione, a titolo particolare o universale, né per atto tra vivi o a causa di morte. Inoltre, non sono rivalutabili né restituibili in nessun caso, né per morte, recesso o esclusione dall’Associazione né in caso di scioglimento dell’Associazione.
La domanda di recesso da associato non fa venir meno l’obbligo di versare le quote arretrate insolute.
Art. 5 - ASSOCIATI
Sono ammessi all’Associazione, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
Gli Associati versano la quota associativa secondo le indicazioni contenute nel Regolamento. Il Consiglio Direttivo può sempre deliberare che alcune categorie di Associati possano accedere con una contribuzione ridotta o senza il versamento della stessa.
Gli associati persone fisiche si distinguono in:
a. Associati Onorari: coloro che, per riconosciuti meriti, sono nominati tali dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Tali Associati, una volta accettata la nomina, non sono tenuti al versamento della quota associativa e partecipano alle attività dell’Associazione;
b. Associati Ordinari: coloro che siano laureati in medicina e chirurgia da non meno di 5 (cinque) anni e che esercitino esclusivamente o preminentemente la chirurgia cardiaca. Tali associati sono tenuti al versamento della quota associativa definita dal Consiglio Direttivo e possono accedere alle cariche elettive trascorsi 5 (cinque) anni consecutivi di appartenenza all’Associazione, in ragione della necessaria esperienza da acquisire;
c. Associati Seniores: coloro i quali abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e siano stati regolarmente associati alla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca per almeno 10 (dieci) anni consecutivi. Tali Associati sono esentati dal versamento delle quote associative;
d. Associati Juniores: coloro che siano laureati in medicina e chirurgia da meno di 5 (cinque) anni ovvero i laureati in medicina e chirurgia che siano iscritti ad un corso di specializzazione in Cardiochirurgia, che abbiano interesse prevalente per la cardiochirurgia od altre specialità affini o correlate. Tali Associati pagano una quota d’iscrizione ridotta. La posizione di Associato Junior può essere mantenuta non oltre il trentacinquesimo anno di età;
e. Associati Ordinari residenti all’estero: i laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso di passaporto italiano, che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività in Cardiochirurgia o in materie affini all’estero, dove devono essere ufficialmente residenti. Per tali Associati il CD può deliberare quote associative ridotte.
f. Gli Aggregati sono operatori nell’ambito cardiochirurgico che svolgano la loro attività in materie affini (Cardiologia, Anestesia e Rianimazione, Farmacologia, Ingegneria) già membri di altre Società Scientifiche ovvero coloro che siano in possesso di un Diploma, una Laurea triennale in Fisiopatologia Cardiocircolatoria o in Scienze infermieristiche. Gli Aggregati possono partecipare a tutte le attività dell’Associazione e votano uno o più rappresentanti che presenziano in Assemblea, senza diritto di voto, secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento. Gli Aggregati non rivestono la qualifica di Associati.
g. Possono, infine, rivestire la qualifica di Sostenitori gli enti, pubblici o privati e le persone fisiche che collaborino, a diverso titolo, allo sviluppo di attività culturali dell’Associazione o siano cultori nelle varie discipline di interesse dell’Associazione che sostengano l’Associazione nel perseguimento delle proprie finalità. I Sostenitori non rivestono la qualifica di Associati.
Art. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Chi intende aderire all’Associazione deve formulare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione, impegnandosi a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.
La domanda di adesione dell’aspirante associato deve essere sottoscritta da almeno 3 (tre) Associati ordinari, anche in ragione di una necessaria conferma della presenza dei requisiti e delle qualità richieste dallo stesso Decreto ministeriale, per l’acquisizione della qualifica di associato.
Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento il Consiglio Direttivo valuta in merito all’approvazione o meno della domanda di ammissione.
Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo invia un rifiuto motivato all’aspirante associato che potrà proporre un ricorso, sul quale si pronuncerà il Collegio dei Probiviri. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 7 - DIRITTI E DOVERI
Tutti gli associati, fermo restando quanto previsto all’art. 5 in relazione alla specifica loro classificazione nelle differenti categorie in ragione delle esigenze e degli obblighi associativi, hanno uguali diritti e doveri, se in regola con gli obblighi associativi.
Gli associati hanno il diritto, in particolare:
a. di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione e per tutte le altre specifiche attribuzioni previste nel presente Statuto;
b. di prendere visione dei documenti e degli atti riguardanti l’Associazione, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento;
c. di frequentare i locali e partecipare alle attività promosse dall’Associazione, nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
d. ad ogni altra attività richiamata nel presente Statuto.
Sono, altresì, obbligati, in particolare:
Art. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per esclusione, recesso e decesso.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso l’Associato che:
Spetta al Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e/o del presente statuto, ne legittimino l’esclusione ed a provvedere in conseguenza nell’interesse dell’Associazione. Contro la delibera del Consiglio Direttivo l’associato escluso può appellarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.
I procedimenti di esclusione possono essere promossi, altresì, su formale richiesta di almeno 10 (dieci) associati che ne documentino le motivazioni.
Le delibere di esclusione debbono essere sempre motivate.
Il Consiglio Direttivo può, altresì, sottoporre a censura formale il comportamento non consono di un associato nei confronti di altri associati o dell’Associazione.
L’associato che sia stato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione.
Ogni associato può recedere, senza oneri, dall’associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza una volta giunto a conoscenza del Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni già assunte nei confronti dell’Associazione.
Art. 9 - ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
È espressamente vietata la retribuzione delle cariche associative, anche in forma indiretta, fatto salvo l’eventuale rimborso documentato delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente della Fondazione Cuore Domani – SICCH – Research ONLUS.
Art. 10 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati che siano in regola con gli obblighi associativi. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea viene, altresì, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se richiesto dal 10% degli associati oppure da 4 (quattro) componenti del Consiglio Direttivo.
Gli associati, pur partecipando alla vita associativa, non partecipano alle votazioni se non sono in regola con l’obbligo di versamento della quota associativa annuale, ove previsto.
La convocazione dell’Assemblea è fatta a mezzo posta o mediante sistemi di comunicazione telematici, purché diano riscontro dell’avvenuta ricezione a tutti gli associati, ai recapiti risultanti dall’apposito libro sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell’ora, sia in prima che in seconda convocazione, oltre all’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione può prevedere che l’assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Le Assemblee si tengono generalmente nella sede, ed in subordine in altre sedi comunque non decentrate, in coincidenza con i Congressi o con gli eventi nazionali dell’Associazione. L’Assemblea può svolgersi in audio/video conferenza, ritenendosi svolta nel luogo ove siano il Presidente ed il segretario o il solo segretario. In ogni caso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere al massimo 2 (due) deleghe da parte di altri associati impossibilitati ad intervenire, secondo le modalità previste nel Regolamento associativo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora siano presenti, anche attraverso delega, in prima convocazione almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera sempre a maggioranza dei voti dei presenti.
Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualora siano presenti, anche attraverso delega, in prima convocazione, i 3/4 degli associati e, in seconda convocazione, almeno il 20% degli associati e delibera sempre a maggioranza dei voti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti, anche attraverso delega, in prima convocazione, i 3/4 degli associati e, in seconda convocazione, almeno la maggioranza degli associati e delibera sempre a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e, in loro mancanza, da un altro membro del Consiglio Direttivo o dall’associato, anagraficamente più anziano e disponibile fra i presenti.
Compete all’Assemblea ordinaria:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto, sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione, e in merito allo scioglimento e alla liquidazione dell’Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio.
Art. 11 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 11 (undici) membri con la qualifica di cardiochirurghi che svolgano attività chirurgica, tra i quali sono presenti un Presidente un Vicepresidente, un Segretario, un Segretario Scientifico e un Tesoriere.
Nel numero dei membri del Consiglio previsti al precedente co. 1, un componente viene nominato all’interno della categoria degli associati “Junior”, un componente viene nominato tra gli appartenenti al Dominio delle Cardiopatie Congenite (come definito nel successivo articolo 20) e un componente, sempre in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Consigliere, viene individuato dalla “Fondazione Cuore Domani”. Ove tale ultima nomina non sia comunicata, provvede l’Assemblea.
Ai fini della nomina al ruolo di Consigliere è necessario rivestire la qualifica di associato ed essere in regola con tutti gli obblighi sociali.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni e i Consiglieri sono rieleggibili per un solo altro mandato, se consecutivo. Dopo un’interruzione di almeno 2 (due) anni, essi possono essere nuovamente rieletti nella carica.
Ferma restando la durata del mandato del Consiglio secondo quanto previsto nel precedente comma, lo stesso resta in carica sino all’Assemblea convocata per il suo rinnovo.
Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo devono essere indipendenti da ogni ente pubblico e privato, fatti salvi i rapporti di lavoro regolati dal Sistema Sanitario Nazionale e dalle Università Italiane.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione sulla base delle specifiche graduatorie derivanti dalle ultime elezioni, sostituendo il Consigliere cessato con il primo dei non eletti e, in caso di parità di voti per due o più nominativi, scegliendo colui che risulti più anziano per iscrizione all’Associazione e, in subordine, anagraficamente. In assenza di nominativi si procede all’elezione del Consigliere mancante nella prima Assemblea utile, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Il Consigliere così sostituito rimane in carica sino alla fine del mandato del Consigliere che sostituisce.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
Qualora uno dei membri del Consiglio Direttivo subisca una sentenza di condanna passata in giudicato decade dall’incarico con effetto immediato e si provvede alla sostituzione dello stesso secondo le modalità richiamate.
In caso di cessazione di Consiglieri che rivestano specifici incarichi o qualifiche, le stesse saranno attribuite ad un altro consigliere con apposita delibera del Consiglio e nel rispetto delle previsioni e in ragione delle necessarie competenze, come previsto nel presente Statuto ed, eventualmente, nel Regolamento.
La sostituzione di uno o più consiglieri, per qualsiasi motivo, viene comunicata a tutti gli associati durante la prima Assemblea utile e, comunque, mediante gli abituali sistemi di comunicazione dell’Associazione.
Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 4 (quattro) Consiglieri. Viene convocato dal Presidente con comunicazione, anche telematica, da farsi pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In casi di urgenza motivata i giorni per la convocazione possono essere ridotti a 3 (tre).
Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in audio/video conferenza, dovendosi ritenere che la riunione sia svolta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario oppure il solo Segretario secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:
L’attività amministrativa è svolta dall’Ufficio di Segreteria, composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Segretario Scientifico e dal Tesoriere. Tutte le attività svolte dall’Ufficio, precedentemente deliberate dal Consiglio e regolarmente verbalizzate, saranno comunicate in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo.
Il passaggio delle consegne tra il Consiglio Direttivo uscente e quello neoeletto viene formalizzato, in apposito verbale, nella prima riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, successiva alla chiusura dell’Assemblea che ha avuto per tema il rinnovo delle cariche sociali.
La riunione successiva a quella di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo deve avvenire entro 1 (un) mese dalle elezioni ed è convocata dal Segretario.
Art. 13 - IL PRESIDENTE
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
La carica di Presidente può essere rivestita per un solo mandato, senza possibilità di ricandidarsi nuovamente ad essa.
In ragione delle necessarie competenze e conoscenze nel contesto associativo, può candidarsi alla carica di Presidente, qualunque associato Ordinario che abbia almeno dieci anni di iscrizione regolare all’Associazione e abbia svolto specifici ruoli sociali in almeno due mandati uno dei quali come Consigliere nel precedente mandato, come meglio precisato nel Regolamento.
All’atto della sua candidatura ogni candidato presenta un suo programma agli associati.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali egli riferisce circa l’attività compiuta nelle previste occasioni, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente procede individualmente nel compimento di atti che necessitino della delibera del Consiglio, ma in tal caso deve convocare, al più presto, il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente, in particolare:
In caso di cessazione anticipata dalla carica, la stessa viene assunta, anticipatamente, dal Vicepresidente. Il periodo di assunzione della carica di Presidente non viene computato nel caso di una sua eventuale successiva elezione alla stessa carica.
Art. 14 - IL VICE-PRESIDENTE
Il Vicepresidente viene eletto dall’Assemblea in sede di elezione del Consiglio.
In ragione delle necessarie competenze e conoscenze nel contesto associativo, può candidarsi alla carica di Vicepresidente, qualunque associato Ordinario che abbia almeno dieci anni di iscrizione regolare all’Associazione e abbia svolto specifici ruoli sociali in almeno due mandati, uno dei quali come Consigliere come meglio precisato nel Regolamento.
In caso di cessazione anticipata vengono poste in essere, nel più breve tempo possibile, le procedure per la sostituzione del consigliere mancante e l’elezione straordinaria del nuovo Vicepresidente.
Art. 15 - IL SEGRETARIO
La carica di Segretario viene assegnata dall’Assemblea in sede di elezione del Consiglio e dura due
anni sino al termine del mandato di Consigliere. Il Segretario è rieleggibile al massimo per 2 (due) mandati consecutivi. Durante i primi 3 (tre) mesi del mandato il Segretario eletto viene affiancato dal Segretario uscente.
Il Segretario provvede a:
Art 16 - Il COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, fatto salvo il Presidente dello stesso, è nominato dal Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione del mandato biennale e si compone di 7 (sette membri) scelti anche tra non associati, compreso il Segretario Scientifico che assume in esso il ruolo di Presidente.
È fatto obbligo che 3 (tre) dei membri del Comitato Scientifico di cui al precedente comma siano i rappresentanti dei 3 (tre) Domini.
La durata del Comitato Scientifico è pari alla durata in carica del Consiglio Direttivo che lo nomina. Lo scopo dello stesso è quello di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
In particolare, ad esso competono i seguenti compiti:
Il Comitato Scientifico redige un rapporto annuale circa l’attività scientifica svolta.
Art. - 17 - Il SEGRETARIO SCIENTIFICO
Il Segretario scientifico, che assume il ruolo di Presidente nel Comitato stesso, viene eletto dagli associati, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile al massimo per 2 (due) mandati consecutivi.
Durante i primi 3 (tre) mesi del mandato egli viene affiancato dal Segretario Scientifico uscente. Il Segretario Scientifico:
Art. 18 - IL TESORIERE
La carica di Tesoriere viene assegnata dall’Assemblea in sede di elezione del Consiglio e dura due anni sino al termine del mandato di Consigliere. Il Tesoriere è rieleggibile al massimo per 2 (due) mandati consecutivi. Durante i primi 3 (tre) mesi del mandato egli viene affiancato dal Tesoriere uscente. Il Tesoriere è affiancato da un professionista che tiene idonea contabilità. La nomina del professionista incaricato avviene su delibera del Consiglio Direttivo
Il Tesoriere:
Le deleghe assegnate al Tesoriere sono oggetto di specifica delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri individuati dal Consiglio Direttivo, di norma, tra i “past-President” dell’Associazione.
La partecipazione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche elettive.
Il Collegio dei Probiviri esprime al Consiglio Direttivo pareri di ordine etico, morale e deontologico relativamente al comportamento degli associati o degli organi/organismi associativi nel contesto delle attività associative, sia su iniziativa autonoma che su invito del Consiglio Direttivo stesso o su richiesta formale di almeno 5 (cinque) associati.
Si esprime, altresì, in merito agli eventuali ricorsi presentati dall’aspirante associato che non sia stato ammesso o dall’associato che sia stato escluso, derivanti da delibere assunte dal Consiglio Direttivo. Il suo funzionamento è regolato, più in particolare nel Regolamento o in apposita delibera emanata dal Consiglio Direttivo
Art. 20 - DOMINI - COMITATI - TASK-FORCE
L’attività scientifico – organizzativa di SICCH è articolata in 3 (tre) ambiti principali: a) chirurgia dell’adulto, b) chirurgia congenita e c) chirurgia dei grandi vasi. Per ciascuno di esse è disposto un “DOMINIO”.
Ciascun responsabile del DOMINIO è scelto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e coordina l’attività riferendone al Consiglio Direttivo.
Al responsabile del DOMINIO, in accordo con il Presidente e il Segretario Scientifico, compete anche la nomina dei membri che compongono lo stesso.
Al DOMINIO compete di guidare, consigliare e supportare le attività di SICCH in tutte le questioni relative alle malattie cardiache acquisite, congenite e vascolari, compresi gli ambiti che attengono ai risultati educativi, alla ricerca, alla formazione, alle linee guida e ricomprende, ma non solo, anche la creazione e il trasferimento della conoscenza negli specifici settori di competenza.”
Ai domini viene assegnato un budget per il loro funzionamento stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono, altresì, previsti dei “COMITATI”, composti al massimo da 5 (cinque) componenti. Ad essi sono affidati incarichi specifici e limitati nel tempo con apposita delibera del Consiglio Direttivo che contiene l’indicazione dell’oggetto e dei tempi entro i quali definire l’incarico assegnato.
Vi sono, infine, le “TASK FORCES” che sono un gruppo di associati individuato dal Consiglio Direttivo al fine di attivare e/o monitorare particolari aspetti della professione, proporre protocolli, modalità operative o Linee guida. Nelle TASK FORCES possono essere presenti anche non associati o professionisti di altri ambiti.
Art. 21 CANDIDATURE E NOMINE
Le candidature ai previsti ruoli elettivi sono approvate da un apposito “Comitato per le nomine” composto dal Presidente, dal Segretario, dal Segretario Scientifico, dal Tesoriere e dai due past President più immediati.
Il Comitato per le nomine viene convocato dal Presidente almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell’Assemblea elettorale per esprimere i risultati derivanti da propria valutazione sulle candidature alla carica di Presidente, vice-Presidente, di Consigliere e Consigliere junior, di Segretario, di Segretario Scientifico, di Tesoriere, di Responsabile del Dominio Cardiopatie Congenite e trasmette la lista finale dei candidati al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima della data del Congresso.
I componenti del Comitato per le nomine hanno l’obbligo di astenersi dall’attività di cui al precedente comma qualora si prenda in esame una loro eventuale candidatura.
Compito del Comitato per le nomine è la verifica della correttezza delle proposte e della eleggibilità dei candidati in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi alla candidatura, come specificati nel presente Statuto e definiti nel dettaglio nel Regolamento, nonché la preparazione della lista di candidati alle cariche elettive sulla base delle differenti posizioni che risulta necessario ricoprire.
Le candidature devono essere proposte da almeno 3 (tre) componenti il Consiglio Direttivo o da 10 (dieci) associati ordinari.
Esse vanno indirizzate al Comitato almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’Assemblea in cui sarà eletto il nuovo Consiglio Direttivo.
Le candidature a Presidente debbono essere accompagnate da un Programma, redatto dallo stesso candidato, che verrà portato a conoscenza degli associati.
L’elezione avviene con voto segreto dell’Assemblea.
In caso di una sola candidatura ritenuta idonea, la stessa deve comunque essere sottoposta al corpo elettorale.
Chiunque si candidi o venga proposto ad una carica associativa, sia all’atto dell’accettazione della candidatura e della nomina sia nel corso del mandato, deve comunicare al Presidente del Consiglio Direttivo l’esistenza o la sopravvenienza di un potenziale conflitto di interesse, rispetto agli scopi dell’Associazione ed obbligarsi ad astenersi ogni qual volta si manifesti.
Il Consiglio Direttivo, qualora decida di chiedere pareri al Collegio dei Probiviri, deve attenersi alla pronuncia di quest’ultimo.
Il corpo elettorale per l’elezione del Presidente, Vicepresidente, dei Consiglieri, del Segretario, del Segretario Scientifico, del Tesoriere, del Responsabile del Dominio Cardiopatie Congenite e del consigliere junior è rappresentato dai Soci onorari, ordinari, ordinari residenti all’estero, seniores e juniores.
Art. 22 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea;
c) il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo;
d) il libro delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
e) gli altri libri che il Consiglio direttivo ritenga debbano essere predisposti.
I Libri sociali sono tenuti secondo le modalità riportate nel Regolamento. Essi sono visibili a tutti gli associati che ne facciano motivata istanza. L’Associato, in tale caso, potrà recarsi presso la sede dell’Associazione, previo accordo con il Segretario, o altro consigliere al quale sia conferito tale compito, per la presa visione dei libri sociali.
In relazione ai verbali di riunione dei Domini, essi vengono trasmessi a cura del responsabile al Presidente dell’Associazione per l’opportuna condivisione degli stessi con i componenti del Consiglio Direttivo. I verbali, protocollati, vanno a far parte del “Libro dei Domini”, tenuto del Segretario dell’Associazione.
Art. 23 - SITO INTERNET ISTITUZIONALE
Il sito internet istituzionale dell’Associazione è coordinato dal Segretario Scientifico che assicura, in particolare, la pubblicazione aggiornata e costante dell’attività scientifica.
Con lo stesso mezzo vengono assicurate la pubblicità e la trasparenza dei bilanci preventivi e consuntivi e degli incarichi retribuiti affidati.
Art 24 PREVISIONE DI SPESA E BILANCIO CONSUNTIVO
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per ogni esercizio è, altresì, predisposto una previsione di spesa.
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la previsione di spesa del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati.
I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Bilanci, relazioni ed eventuali incarichi retribuiti sono, altresì, pubblicati sugli organi di informazione dell’Associazione, compreso il sito internet istituzionale.
Copia del bilancio viene inviata a chi ne faccia richiesta, con eventuali spese a carico del richiedente.
Art. 25 - IL CONGRESSO SCIENTIFICO
Il “Congresso Scientifico della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca”, è tenuto normalmente con cadenza biennale.
La sede del Congresso è stabilita, anche a cadenza pluriennale, sulla base di motivazioni di convenienza logistica, organizzativa e finanziaria.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la sede del Congresso, nomina il Comitato Ordinatore del Congresso, il Comitato Scientifico del Congresso ed i rispettivi Segretari che di norma coincidono con il Segretario ed il Segretario Scientifico.
Il Comitato Ordinatore, composto dal Presidente, che è il Presidente in carica della Società, dai Responsabili dei Domini, dal Segretario, dal Segretario Scientifico, dal Tesoriere e da altri quattro membri scelti dal Consiglio Direttivo in ambito nazionale è responsabile a tutti gli effetti della gestione organizzativa ed amministrativa del Congresso.
In coincidenza con il Congresso Scientifico della “Società Italiana di Chirurgia Cardiaca” deve essere svolta un’Assemblea finalizzata agli eventuali adempimenti statutari.
Art. 26 – PATRIMONIO E AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale dell’Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio e gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e, più in generale, per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività statutarie.
Art. 27 SCIOGLIMENTO e DEVOLUZIONE del PATRIMONIO
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione devolve l’eventuale patrimonio residuo secondo quanto espressamente previsto nella delibera assembleare di scioglimento con la quale sono nominati anche uno o più liquidatori
Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o della interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente.
ART. 29 – CLAUSOLA TRANSITORIA
Con l’entrata in vigore del presente Statuto, tutte le cariche in essere scadono il 14 dicembre 2024 e si procede ad una nuova nomina secondo le previsioni nel presente Statuto.
Milano, 31 Ottobre 2024